Pazienti ed operatori sanitari insieme per un affiancamento ai postumi della patologia oncologica

donazione

STATUTO ASSOCIATIVO (All. A)

 

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l'associazione di volontariato denominata:

"ASSOCIAZIONE PERCORSI"

L'Associazione ha sede in Napoli alla via Toledo n° 265.

L'Associazione è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, artt. 36 e seguenti del codice civile, dal d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive integrazioni e modifiche, nonché dal presente Statuto, pertanto, ogni utile dovrà essere necessariamente reinvestito per il conseguimento delle finalità sociali e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale.

L'assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente

statuto, gli aspetti ulteriori all'organizzazione ed all'attività dell'ente.


Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e, come tale, non ha fine di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere iniziative di carattere sociale, assistenziale, aggregativo ed ogni altra iniziativa mirante al sostegno delle persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività tendenti al miglioramento della relazione operatori-pazienti, alla luce delle nuove esigenze di affiancamento nei percorsi riabilitativi e, nei periodi successivi alla degenza, per una consapevolezza maggiore della nuova normalità, promuovere la condivisione di informazioni riguardanti l'importanza del controllo del peso corporeo e di una adeguata nutrizione, attraverso l'adozione di corrette abitudini alimentari e salutari stili di vita che aiutino a prevenire e correggere stati di sovrappeso ed obesità.

Attività di solidarietà sociale, assistenza socio-sanitaria e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, anche in collaborazione con altre istituzioni (regioni, comuni, parrocchie, enti, ecc.) pubbliche e private.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire, anche al di fuori del territorio comunale, privilegiando le strutture pubbliche.

L'Associazione può proporre, intervenire ed aderire ad attività di interesse generale.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.


Art. 3. Aderenti all'associazione - Criteri di loro ammissione ed esclusione

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci fondatori od ordinari, esiste parità di diritti e di doveri.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che condividano gli scopi di cui al precedente art. 2.

Possono intervenire all'Associazione tutti coloro che fanno domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di accettare, senza riserva, lo Statuto sociale e le finalità di solidarietà sociale;

- di rispettare le norme stabilite dai Regolamenti approvati dall'assemblea;

- di essere informati circa l'attività di solidarietà sociale dell'associazione.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro la data dell'assemblea annuale degli iscritti; dopo tale data i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell'iscrizione, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati dimissionari.

Se, nell'anno successivo, il socio dimissionario intendesse riscriversi, sarà tenuto a corrispondere la quota associativa.

La qualità di aderente cessa per:

- dimissione volontaria;

- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- mancato versamento della quota associativa come sopra detto;

- decesso;

- comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- persistente violazione degli obblighi statutari. L'ammissione e l'espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.


Art. 4. Diritti e doveri degli associati

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. Gli associati hanno diritto, in particolare:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a pagare la quota associativa;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite neppure dal beneficiario; possono essere rimborsate le spese sostenute per le attività prestate. Le attività degli Associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.


Art. 5. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- contributi di privati persone fisiche, imprese e società;

- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- donazioni, eredità, lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.


Art. 6. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'associazione spetta all'assemblea dei soci. In quella seduta gli eletti dichiarano per iscritto di accettare l'incarico e dichiarano altresì che le loro prestazioni sono a carattere esclusivamente volontaristico e che nulla è loro dovuto dall'Associazione.

L'elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci.


Art. 7. Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione dovrà essere comunicato mezzo e-mail e/o con lettera raccomandata da spedire almeno quindici giorni prima della data di convocazione e contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti da trattare a tutti i soci e/o con avviso di convocazione da pubblicare nell'albo della sede sociale, con le stesse modalità di cui sopra e/o sms, contatto telefonico, fax o con altro metodo stabilito dal Consiglio Direttivo purché attinente a criteri di trasparenza.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati: in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto,

- sullo scioglimento dell'Associazione;

- sulla nomina del liquidatore.


Art. 8. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da almeno cinque membri eletti dagli associati, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati dalle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;

- elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'assemblea;

- esaminare e coordinare le proposte di iniziative avanzate da singoli o gruppi;

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

- assumere personale, se necessario, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;

- fissare l'ammontare annuo della quota associativa;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione dovrà essere recapitato almeno tre giorni prima e dovrà riportare i punti che dovranno essere oggetto di decisione.

Per la validità delle decisioni è necessaria almeno la presenza di tre membri; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.


Art. 9. Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta di voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni, eredità, lasciti testamentari, di ogni natura;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e presiede le assemblee;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per l'impedimento del Presidente.


Art. 10. Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra esperti esterni.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali:

- redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;

- curare la corrispondenza;

- coordinare le formalità associative previste dalla legge;

- affiancare l'attività del Tesoriere;

- organizzare le assemblee associative.


Art. 11. Commissioni di lavoro

Il Consiglio Direttivo, per allargare la partecipazione dei soci alla gestione dell'Associazione, può costituire Commissioni specifiche per la realizzazione delle finalità associative ed affida la direzione di ognuna di queste Commissioni ad un consigliere, con la qualifica di Capo Commissione.

Il Capo Commissione designa i membri della propria Commissione, che possono essere scelti anche fra i non soci, e sottopone la scelta operata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'incarico che viene conferito al Capo Commissione ed ai membri delle Commissioni cesserà con la scadenza del mandato dei consiglieri dell'Associazione.

I membri delle Commissioni dichiarano per iscritto che le loro prestazioni hanno carattere esclusivamente volontaristico e che nulla è loro dovuto dall'Associazione.


Art. 12. Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

 

Art. 13. Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per voci analitiche.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

 

Art. 14. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 15. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.


Art. 16. Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno, come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.


Art. 17. Clausola compromissoria

1) tutte le controversie tra i soci sono sottoposte ad un Collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominata dal Consiglio Direttivo ma estraneo ad esso;

2) al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.


Art. 18. Norme di rinvio

Per quanto non è indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di enti senza fine di lucro, associazioni, organizzazioni di volontariato.

 I SOCI

PERCORSI  conta un vasto numero di iscritti motivati e competenti.

Le iscrizioni seguono una ricerca di senso in responsabilità e serietà, fuori da ogni logica di protagonismo o di opportunismo. La cultura che anima i soci è quella della gratuità, luogo di impegno e non di restituzione, di ricerca e non di conservazione. Il tempo è dedicato in qualità e le modalità rispecchiano la riservatezza e la discrezione. La visibilità è affidata alle intenzioni, alla verifica dei risultati senza spettacolarizzazione. Gli impegni dei soci si orientano verso il riconoscimento dei diritti e non alle logiche di concessione. Sulla base di tali premesse, Percorsi si augura di ampliare il numero degli iscritti a partire da chi ci legge per un impegno sempre più collaborativo ed efficace.